Ristrutturazione edilizia con ampliamento della volumetria interrata, vietata la prosecuzione dell’attività: il TAR accoglie ricorso di un agrigentino

Il TAR Sicilia-Palermo, con sentenza pubblicata lo scorso 26 aprile, ha accolto il ricorso presentato da un agrigentino avverso il provvedimento con il quale il Dirigente del Settore V del Comune di Agrigento aveva disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti prodotti dalla S.C.I.A. presentata per la ristrutturazione di un immobile.
Il Comune di Agrigento, infatti, riteneva che l’intervento edilizio – seppur di ristrutturazione edilizia – prevedrebbe un aumento della volumetria interrata non espressamente previsto dallo strumento urbanistico vigente, mediante la realizzazione di un locale da destinare a garage, non computato nella volumetria, nonché non rispetterebbe i parametri edilizi per la sottozona in cui ricade il manufatto e inoltre la realizzazione del locale garage non computato volumetricamente (ai sensi della L. n. 122 del 1989), sarebbe «prevista soltanto all’interno delle aree urbane».

Avverso il provvedimento veniva così proposto dagli Avvocati Vincenzo Caponnetto e Alessio Americo ricorso dinnanzi al TAR deducendo che il provvedimento del Comune è intervenuto oltre il termine di trenta giorni stabilito dalla L. 241/1990, nonché che lo stesso non sarebbe stato preceduto dal necessario preavviso di rigetto.

Nel merito, inoltre, gli Avvocati Caponnetto e Americo rilevavano che il progetto prevedrebbe (anche) la realizzazione di un volume completamente interrato che ai sensi dell’art. 3 comma 12 del regolamento edilizio non potrebbe ritenersi volume da computare ai fini urbanistici, e la violazione degli artt. 26, 31 e 33 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Agrigento. Il richiamo ai limiti edificatori della zona E1 sarebbe infatti inconferente in considerazione che la destinazione (anche) agricola del sito di cui trattasi non sarebbe esclusiva ma concorrerebbe tra le altre ammesse; il richiamo alla disciplina della zona agricola sarebbe, del resto, operato per la realizzazione delle necessarie infrastrutture di supporto qualora siano svolte attività silvo-pastorali, agrituristiche, escursionistiche e vii sia un impiego agricolo del suolo.

In particolare, i giudici amministrativi hanno evidenziato che l’affermazione del Comune di Agrigento circa la non configurabilità dell’edificazione quale volume interrato si mostra, oltre che non motivata, sul piano tecnico, anche erronea, risultando presente un vano garage al di sotto della linea naturale del terreno. In altri termini, poiché il garage interrato non è idoneo a sviluppare volumetria computabile ai fini del rispetto dei parametri urbanistici, ove pure vi fosse stata, effettivamente, quota parte dell’edificazione fuori terra, l’eventuale incompatibilità con lo strumento urbanistico vigente avrebbe dovuto essere accertata – ove sussistenti i presupposti – limitatamente a tale porzione del manufatto.

Inoltre, la realizzazione di strutture interrate è estranea – ancor prima che sul versante giuridico, in applicazione di elementari canoni logici – al campo di applicazione della zona G6 la quale, infatti, nella specifica disciplina locale prevede il «Progetto di mitigazione ambientale ed inserimento paesaggistico», chiaramente riferito a tutto ciò che si mostra «fuori terra».
Ala luce delle difese proposte dagli Avvocati Caponnetto e Americo, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso e annullato il provvedimento del Comune di Agrigento.

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