La riduzione dei vitalizi regionali supera il vaglio di costituzionalità

Le misure che hanno inciso, riducendoli, i vitalizi regionali trentini in corso di erogazione, diretti e di reversibilità (riduzione del 20%, limite al cumulo con il vitalizio parlamentare, contributo di solidarietà), non ledono il principio del legittimo affidamento in quanto, da un lato, trovano una ragionevole giustificazione nelle esigenze di contenimento della spesa, di sobrietà ed equità, già presenti nella legislazione dello Stato e da essa promosse; dall’altro lato, non trasmodano in un regolamento irrazionale, lesivo del principio evocato.
È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n.136 (redattore Angelo Buscema), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Trento. L’esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in questi trattamenti, è stata ritenuta dalla Corte preponderante rispetto alla tutela dell’affidamento, considerato anche l’ammontare del trattamento che le misure riduttive consentono di mantenere.
La Corte ha riconosciuto che gli interventi riduttivi in questione rientrano nella competenza del legislatore regionale, poiché è riconducibile all’autonomia della Regione la disciplina dei vitalizi spettanti a chi è stato consigliere regionale. Nella fattispecie, la normativa censurata non ha violato i principi di coordinamento della finanza pubblica espressi dal legislatore statale ed evocati dal Tribunale di Trento.

fonte Corte Costituzionale

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