Il ricorso è rivolto ai docenti assunti con contratti a tempo determinato nelle scuole statali e che, negli ultimi cinque anni, non hanno avuto riconosciuto il diritto ad usufruire della cd. “Carta elettronica del Docente“.

Il bonus consente di utilizzare, per ciascun anno scolastico, 500 euro finalizzati all’aggiornamento professionale. I docenti, così potranno acquistare fra l’altro libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell’Istruzione.

Il fondamento su cui si basa tale riconoscimento economico dedicato è l’art. 1, commi 121 e 122, Legge n. 107 del 13.07.2015 c.d. “buona scuola” – secondo cui deve essere erogato un importo “nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (art. 1, comma 122) destinato a sostenere “la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali” (art. 1, comma 121).

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ad oggi, non ha previsto alcun riconoscimento del suddetto bonus ai docenti con contratto a tempo determinato; tale esclusione è evidentemente illegittima e priva di qualsiasi giustificazione, stante che tale erogazione deve essere riconosciuta a tutto il personale docente senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il ricorso mira a far accertare la spettanza del beneficio nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L. n. 107/2015.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, ha fissato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.

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