Gare pubbliche e soccorso istruttorio, linea di demarcazione tra regolarizzazione documentale ed integrazione documentale discende dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando di gara.

Accogliendo il ricorso proposto dai nostri legali, ancora una volta il TAR Sicilia-Palermo ha ribadito che in tema di gare pubbliche e soccorso istruttorio, la linea di demarcazione tra regolarizzazione documentale ed integrazione documentale discende dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando di gara, essendo inoperante il soccorso ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara.

Va, infatti, applicato il principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e ribadito nella sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014, secondo cui, per definire il perimetro del “soccorso istruttorio”, è necessario distinguere tra i concetti di “regolarizzazione documentale” e “integrazione documentale”: la linea di demarcazione discende naturaliter dalle qualificazioni stabilite ex ante nel bando, nel senso che il principio del “soccorso istruttorio” è inoperante ogni volta che vengono in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara (specie se si è in presenza di una clausola
univoca), dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere alcuna possibilità di esercizio del “potere di soccorso”; conseguentemente, l’integrazione non è consentita, risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento; è consentita, invece, la mera regolarizzazione, che attiene a circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione e che si traduce, di regola, nella rettifica di errori materiali e refusi.

Ciò posto, non si rinviene nella lex di gara la mancata attribuzione dei punteggi quale conseguenza del mero errore materiale consistente nell’indicare il titolo di studio nella sezione relativa ai titoli accademici. Non sussiste, pertanto, alcuna norma che commini una siffatta conseguenza al mero errore materiale consistito nell’aver indicato in una sezione errata il possesso di un titolo del candidato.

Nel dettaglio, al ricorrente – difeso e rappresentato dagli Avv.ti Michele Melfa e Vincenzo Caponnetto – era stato contestato la indicazione del titolo di studio posseduto in una sezione della domanda diversa dedicata all’elencazione dei titoli professionali.